Il brigantaggio in età tardo-imperiale

IL BRIGANTAGGIO IN ETA’ TARDO-IMPERIALE

Il brigantaggio era un male diffuso nell’Occidente romano. Ancora a metà del IV secolo i distretti rurali dell’Italia erano talmente insicuri che in sette province l’uso dei cavalli era proibito, non solo ai coloni e ai pastori, ma persino ai proprietari, salvo motivate eccezioni, e ai loro agenti (Codice Teodosiano, IX,30,1-2). I pastori del Sannio, del Piceno e dell’Apulia, descritti come una razza selvaggia e senza leggi, facilmente si univano ai briganti che saccheggiavano i remoti allevamenti di pecore e infestavano le strade che conducevano alla Capitale (Codice Teodosiano, IX,31,1). Spesso alcuni impiegati delle grandi tenute erano spinti a mettersi in lega con i briganti, in cambio di una parte del bottino; una legge del 383 li minacciava di condanna al rogo per questo crimine (Codice Teodosiano, IX,29,2).

Nel 391 il diritto di portare le armi, in precedenza negato ai civili, fu garantito a tutte le persone affinché potessero difendersi contro i briganti (Codice Teodosiano, IX,14,2). Una lettera di Simmaco narra di un amico che non riuscì a spostarsi nella sua villa di villeggiatura nelle campagne della Campania a causa del diffondersi del brigantaggio nelle vicinanze di Roma (Simmaco, II,22). In un editto del 399 Onorio ribadisce il divieto di usare cavalli, così necessari alla loro occupazione, ai pastori della Valeria e del Piceno (Codice Teodosiano, IX,30,5). La diffidenza nei confronti dei pastori, che spesso subivano la tentazione di diventare briganti, è illustrata da una legge del 409, che avvertiva tutti i curiales, possessores e plebei di non inviare i loro figli presso i pastori. Questo editto implica che all’epoca pastore e brigante erano diventati quasi sinonimi.

Ma le bande di fuorilegge erano reclutate in Italia e in Gallia da un’altra classe. I distretti rurali sembrano essere stati infestati da uomini che avevano disertato dall’esercito, e che, in fuga dalla legge, si diedero al saccheggio. Una legge del 403 diede ai provinciali pieni poteri per annientare questi pericolosi disertori, equiparati ai ladroni (Codice Teodosiano, VIII,18,14). Un editto del 406 ordina al prefetto del pretorio di infliggere la pena capitale ai soldati fuggitivi che erano diventati criminali (Codice Teodosiano, VIII,18,15).

Come se non bastasse, le invasioni barbariche spinsero una gran massa di disperati ad abbandonare i loro territori per sfuggire alla loro avanzata: gente povera che aveva perso tutto fu quasi costretta ad unirsi alle bande di briganti che già si trovavano in quelle zone. Per dare a questa gente una possibilità di tornare a una vita retta, nel 416 l’Imperatore proclamò un’amnistia generale per tutta questa classe di crimini, giustificandoli con le calamità di quei tempi che avevano spinto quella massa di disperati ad intraprendere quel tipo di vita (Codice Teodosiano, XV,14,14).