La Pragmatica Sanzione di Giustiniano (554)

Di seguito viene pubblicato il testo completo della Pragmatica Sanzione di Giustiniano, con la quale la legislazione dell’Impero veniva estesa all’appena pacificata Italia. Le fonti sono le seguenti: https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/ (testo latino) e http://badwila.net/baduila/Sanzione.pdf (traduzione).

 

1.
Ut omnia firma sint, quae Amalasuinta vel Atalaricus vel Theodatus concesserunt.
     Pro petitione Vigilii venerabilis antiquioris Romae <episcopi> quaedam disponenda esse censuimus ad utilitatem omnium pertinentia, qui per occidentales partes habitare noscuntur. Inprimis itaque iubemus, ut omnia quae Atalaricus vel Amalasuinta regia mater eius vel etiam Theodatus Romanis vel senatu poscente concesserunt, inviolabiliter conserventur. Sed et ea quae a nobis vel a piae memoriae Theodora Augusta quondam coniuge nostra conlata sunt, volumus illibata servari, nulla cuicumque danda licentia contra ea venire, quae a praedictis personis pro quibuscumque rebus vel titulis data vel concessa esse noscuntur; excepta videlicet donatione a Theodato in Maximum pro rebus habita Marciani, ex quibus dimidiam portionem Liberio viro gloriosissimo dedisse meminimus, reliqua dimidia Maximo viro magnifico relicta; quas apud utrumque firmiter manere censemus.

2.
Ut per Totilanem factae donationes omnes irritae sint.
     Si quid a Totilane tyranno factum vel donatum esse invenitur cuicumque Romano seu cuicumque alio, servari vel in sua firmitate manere nullo modo concedimus. sed res ablatas ab huiusmodi detentatoribus antiquis dominis reformari praecipimus. Quod enim per illum tyrannidis eius tempore factum esse invenitur, hoc legitima nostra notare tempora non concedimus.
3.
Nemini noceat in captivitate degentium amissio instrumentorum.
     Licet enim generali lege prospectum est, ne instrumentorum amissio dominis, pro quibus instrumenta conscripta sunt, quodcumque praeiudicium rerum possit inferre, tamen specialiter etiam per illa loca hoc renovare censuimus, cum sciamus per diversas calamitates et hostiles pervasiones tam in ipsa civitate Romana quam in aliis locis hominibus instrumenta perisse. Ne quam igitur ex hoc quicumque patiantur calumniam aut aliquod sustineant detrimentum, sancimus ut instrumentorum quidem amissionem vel corruptionem nullum praeiudicium pro domino vel possessione <vel> pro credito domnis rerum vel possessoribus aut creditoribus, pro quibus instrumenta conscripta fuissent, inferre.
Pragmatica dat. id. Aug. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XXVIII. pc. Basilii vc. anno XIII.
[a. 554]
4.
     Sed et si quis res absentis vel etiam capti, forsitan greges, per suam aut cuiuslibet auctoritatem invasit vel petendo eas tenuit, reverso eo vel liberato sine ulla dilatione iubemus restitui ipsi vel etiam heredibus eius. Et si forte ille fatale munus subiit, etiam heredibus eius restituatur, <ut> legum auctoritas suggerit.
Anno die et cons. ss.
5.
Non praesumat quis alienum.
     Quia autem verisimile putamus diversos tyrannidis tempore res suas per metum alienasse hominibus vel officium quodcumque gerentibus vel aliam a Totila commissam actionem vel potentiam vel gratiam apud eum habentibus, sive venditione vel quibuscumque contracti titulis, modo vero quod factum est prius rescindi desiderare, utpote per violentiam vel per metum tyrannici temporis factum, sancimus omnibus esse licentiam aui recipiendi sive vindicandi vel possessionis a iudice adipiscendae pretiis tantummodo videlicet restitutis, quae tamen eo qui se dedisse perhibet adprobante veraciter constiterit exsoluta,nec aliquo postea modo vel fraude subtracta vel ab eo recepta; cum non absque ratione esse putamus, multa tunc tempora per metum vel violentiam facta esse, quae nostris temporibus rescindi exposcit iustitia; poena videlicet instrumentis inserta propter praedictas sanctiones modia omnibus quiescente.
Dat. sub die anno et cons. ss.
6.
De tempore postliminii, id est post captivitatem.
     Cum autem deo propitio nostro imperio sint omnes restituti, sancimus pro nostrarum legum auctoritate triginta nec non et quadraginta annorum praescriptionem, alias insuper legibus ….. locum habere et suam tenere per omnia firmitatem, his dumtaxat temporibus, quae ab adventu tyrannorum bellica confusio comprehendit, nullatenus in praescriptionum curriculis imputandis.
Dat. id. Aug. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XXVIII. pc.Basilii vc. anno XIII.
[a. 554]
7.
Ut instrumenta inrita <non> revocentur.
     <Cum autem> cognovimus, dum hostilis ferocitas Romanam civitatem vel alias obsideret, diversos contractus esse factos inter Romanos qui obsidebantur vel etiam instrumenta conscripta, in praesenti vero quosdam praedictos contractus rescindere vel etiam instrumenta irrita revocare, sancimus, etsi postea per hostilem incursionem huiusmodi documenta perierunt, nullam esse licentiam quae facta sunt infirmandi, sed omnes contractus obsidionis tempore factos in sua firmitate durare, instrumentis etiam competentem vim habituris et nullo per eorum amissionem dominis praeiudicio generando. Quod enim rite perfectum est, per fortuitos belli casus subverti subtilitatis non patitur ratio.
Dat. anno die et cons. ss.
8.
De rebus mobilibus vel immobilibus.
     Res insuper mobiles vel immobiles seseque moventes, quas a Theodorici regis temporibus usque ad nefandissimi Totilae superventum quocumque iure vel titulo Romani possedisse noscuntur per se vel usufructuarias vel alias personas, per quas unumquemque praecepit possidere, in posterum sine aliqua concussione apud eos servamus, eo videlicet ordine, quo per praedicta tempora easdem res possedisse noscuntur.
Dat. anno die et indict. ss.
9.
Pro immunitate tributorum.
     Ne autem tributorum exactionis intuitu habitatores patiantur molestias quascumque provinciarum, sancimus nullius maioris dignitatis officia pro exigendis functionibus dirigi, sed per provinciarum iudices et eorum officia ….. quodcumque damnum collatores sustinere pro tributorum videantur exactione; licentia non deneganda maioribus iudicibus et eorum officiis, si minus inlatae fuerint functiones, ipsos iudices et eorum officia convenire, et quod minus est inlatum exigere, ut tam publicae rationes quam collatoris utilitas procuretur.
Dat. anno die et cons. ss.
10.
De confirmatione absolutionis tributorum.
     Ipsarum enim functionum solutionem per consueta loca vel tempora solemniter praecipimus fieri, nulla innovatione per hostilem adventum solutioni tributorum penitus inferenda, sed pro sua consuetudine vel nostrorum beneficiorum tenore sive ad arcam sive in provincia unumquemque solutionem in posterum etiam celebrare.
Dat. anno die et cons. ss.
11.
Ut leges imperatorum per provincias ipsorum dilatentur.
     Iura insuper vel leges codicibus nostris insertas, quas iam sub edictali programmate in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus. Sed et eas, quae postea promulgavimus constitutiones, iubemus sub edictali propositione vulgari, <et> ex eo tempore, quo sub edictali programmate vulgatae fuerint, etiam per partes Italiae obtinere, ut una deo volente facta, republica legum etiam nostrarum ubique prolatetur auctoritas.
Dat. anno die et cons. ss.
12.
De suffragio collatorum.
     Provinciarum etiam iudices ab episcopis et primatibus uniuscuiusque regionis idoneos eligendos et sufficientes ad locorum administrationem ex ipsis videlicet iubemus fieri provinciis, quas administraturi sunt, sine suffragio, solitis etiam codicillis per competentem iudicem eis praestandis ita videlicet, ut si aliquam collatoribus laesionem intulisse inveniantur aut supra statuta tributa aliquid exegisse, vel in coemptionibus mensuris enormibus aliisque praeiudiciis vel gravaminibus aut iniquis solidorum ponderibus possessores damnificasse, ex suis satisfaciant facultatibus. Quod etiam si quis de administratoribus aut actionariis de praeteritorum nefandorum tyrannorum tempore fecisse invenitur, ex suis facultatibus ei, a quo abstulit, restituere iubemus, cum nos indemnitatem subiectorum undique volumus procurari.
Dat. id Aug. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XXVIII. pc. Basilli vc. anno XIII.
[a. 554]
13.
Ut proprietas unicuique restituatur.
     Cum autem cognovimus, inimicis deo propitio diversis expulsis provinciis quosdam greges invenientes ab illis relictas [et] suo eas vindicare dominio, licet ad alios antea pertinebant, sancimus causa discussa, quantum quidem ad eos pertinet, eis praestari. Si quid vero ab aliis agnoscitur, dominum sua recipere, quod vero ex certo domino non cognoscitur, inter illos distribui, qui per eandem provinciam greges amisisse inveniantur, divisione pre rata portione scilicet facienda.
Dat. anno die et cons. ss.
14.
De eo, cui aliquid ablatum est, ut restituatur.
     Si qui etiam collatorum per occasionem tributorum exactionis vel cuiuslibet oneris praetextu aut alio inrationabili modo a quibusdam in auro vel in speciebus laesi esse noscuntur, hoc etiam competenter ei, cui ablatum est, iubemus sine ambiguitate restitui, ut undique provinciarum habitatores legitime sua recipiant et nostri temporis possint felicitatem sentire.
Dat. anno die et cons. ss.
15.
De servis, qui tyrannorum tempore liberas duxerunt uxores.
     Illud etiam praeteritis capitulis inserendum esse censuimus, ut, si qui per Gothicae ferocitatis nefandissima tempora servi constituti liberas uxores inveniantur duxisse, vel etiam liberis hominibus ancillae coniunctae, licentiam quidem liberae personae discedendi per praesentes nostros mereantur affatus, ancilla videlicet vel servo in dominorum suorum iura remeantibus, nullo praeiudicio dominis servorum vel ancillarum ex praeterito tempore generando. Si vero in posterum etiam coniugia tenenda esse putaverint, nullum praeiudicium circa libertatem propriam patiantur, filii vero maternam condicionem sequantur; quod etiam in illis, qui ex tali coniugio nati sunt, obtinere iubemus.
Dat. id. Aug. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XXVIII. pc. Basilii vc. anno XIII.
[a. 554]
16.
De servis vel colonis ab alio detentis.
     Servos etiam vel colonos, quos ab aliquo contigit detineri, suis restitui dominis una cum medii temporis prole iubemus.
Dat. die anno et cons. ss.
17.
De deo dicatis virginibus.
     Cum autem tyrannicae ferocitatis praesumptionem res etiam inlicitas quasi permissas egisse sine dubio sit, sancimus, ut si qui mulieres deo sacratas vel habitum religiosum habentes sibi coniunxisse inveniantur, nullam eas tenendi vel dotes forte conscriptas exigendi licentiam habeant, immo magis nolentes mulieres abstrahantur ac suis iterum monasteriis vel ecclesiis aut sancto proposito, cui dedicatae sunt, restituantur.
Dat. id. Aug. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XXVIII. pc. Basilii vc. anno XIII.
[a. 554]
18.
Ne per comparationes specierum collatores graventur.
     Ne vero per coemptiones etiam quodcumque collatores detrimentum sustinere inveniantur, sancimus per unamquamque provinciam illarum fieri specierum coemptionem, quae per eandem provinciam abundare noscuntur; neque enim eius, quod ibi non abunde nascitur, coemptionem fieri patimur; pretiis videlicet pro specierum venalitate, quae tunc temporis in foro rerum venalium obtinere noscuntur, statuendis, ipsis tamen pretiis specierum unicuique collatorum in tributorum imputandis exactionem. Commerciis videlicet navium nullo modo prohibendis, ut et noster felicissimus exercitus possit nutriri et collatores aurarias functiones ex abundantium specierum commercio infundere valeant; distributione coemptionis pro arbitrio tam locorum antistitis quam primatum uniuscuiusque <regionis> celebranda, ne collatores ex officiorum avaritia per quemcumque modum opprimi videantur.
Dat. die anno et cons. ss.
19.
De mensuris et ponderibus.
     Ut autem nulla fraudis vel laesionis provinciarum nascatur occasio, iubemus in illis mensuris vel ponderibus species vel pecunias dari vel suscipi, quae beatissimo papae vel amplissimo senatui nostra pietas in praesenti contradidit.
Dat. die anno et cons. ss.
20.
De mutatione solidorum id est monetae.
     Cum autem scimus, veterum Romanorum principum solidos per illa loca facile inveniri, comperimus autem negotiatores vel alios quosdam propter mutationem solidorum dispendium aliquod collatoribus nostris inferre, sancimus solidos Romanorum principum forma signatos sine permutationis dispendio per omnes provincias ambulare et per eos celebrari contractus; eo qui dispendium aliquod pro mutatione solidorum inferre praesumpserit, pro unoquoque solido alterum tantum ei, cum quo contraxerit, inferente.
Dat. id. Aug. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XXVIII. pc. Basilii vc. anno XIII.
[a. 554]
21.
Ut pretio satisfaciat de quo tulit quis.
     Si quis etiam de rebus immobilibus ad alium pertinentibus aliquem ornatum vel materiam abstulisse inveniatur, modis omnibus restituere, vel si iam alicui iniuncta sint aedificio, pretio satisfacere coartetur, ut undique nostrarum legum conservetur auctoritas. Instrumenta etiam, quae ad alios pertinentia forte ab aliis detinentur, prioribus dominis iubemus restitui, ut omnes undique nostrarum legum adiutorio potiantur. Si vero instrumentum perisse inveniatur, cuius exemplar apud alterum invenitur, utpote duobus scriptis authenticis prout in contractibus solitum est, ex eo, quod apud partem alteram invenitur, aliud conscribi iubemus et parti dari, cuius iam instrumenta perierunt, ut competentem possit habere cautelam. Sed et si quis instrumentum alienum sive ipse tollendo sive quocumque casu inveniendo malignitate vel incendit vel abscondit aut corrupit aut quocumque modo habere desierit, tunc quanti interest eius, ad cuius iura instrumenta pertinebunt, is qui dolum fecit satisfacere compellitur.
Dat. die anno et cons. ss.
22.
Ut annona ministretur medicis et diversis.
     Annonam etiam, quam et Theodoricus dare solitus erat et nos etiam Romanis indulsimus, in posterum etiam dari praecipimus, sicut etiam annonas, quae grammaticis ac oratoribus vel etiam medicis vel iurisperitis antea dari solitum erat, et in posterum suam professionem scilicet exercentibus erogari praecipimus, quatenus iuvenes liberalibus studiis eruditi per nostram rempublicam floreant.
Dat. die anno et cons. ss.
23.
Ut civiliter inter se causas audiant.
     Lites etiam inter duos procedentes Romanos vel ubi Romana persona pulsatur, per civiles iudices exerceri iubemus, cum talibus negotiis vel causis iudices militares immiscere se ordo non patitur.
Dat. die anno et cons. ss.
24.
Ut mutationes in suo statu stent.
     Rei publicae permutationes etiam vel comparationes sive competitiones cum publico factas usque ad adventum sceleratae memoriae Totilae in sua firmitate servamus, si tamen nulli aliquid alio possidenti competit.
Dat. die anno et cons. ss.
25.
Ut fabricae publicae serventur.
     Consuetudines etiam et privilegia Romanae civitatis vel publicarum fabricarum reparationi vel alveo Tiberino vel foro aut portui Romano sive reparationi formarum concessa servari praecipimus, ita videlicet, ut ex isdem tantummodo titulis, ex quibus delegata fuerunt, praestentur.
Dat. die anno et cons. ss.
26.
Ut per negotiatores coemptiones fiant.
     Super haec cognovimus, Calabriae vel Apuliae provinciae possessoribus pre coemptionibus non inferendis superindicticium titulum impositum esse pre unaquaque millena; unde coemptiones per negotiatores annis singulis exerceri, in praesenti vero negotiatoribus specierum coemptiones recusare temptantibus tam superindicticium titulum quam coemptionis onus provinciae possessoribus imminere; cum abunde mercatores sint, per quos possit exerceri coemptio, sancimus magnitudine tua haec examinante, si possibile sit per negotiatores species comparatas inferri, collatores provinciae nullatenus praegravari, cum superindicticio titulo semel eis imposito coemptionis etiam onus sit impossibile.
Dat. die anno et cons. ss.
27.
Ut qui voluerint ad praesentiam imperatoris navigare, non impediantur.
     Viros etiam gloriosissimos ac magnificos senatores ad nostrum accedere comitatum volentes sine quocumque impedimento venire concedimus, nemine prohibendi eos habituro licentiam, ne senatoribus nostris vel collatoribus debitus introitus quodammodo videatur excludi. Sed etiam ad Italiae provinciam eundi eis et ibi quantum voluerint tempus commorandi pro reparandis possessionibus aperimus licentiam, cum dominis absentibus recreari possessiones aut competentem mereri culturam difficile sit.
Quae igitur per hanc divinam pragmaticam sanctionem nostra statuit aeternitas, magnitude tua modis omnibus effectui mancipare observarique procuret, poena decem librarum auri imminente contra temeratores nostrarum iussionum.
Pragmatica dat. id. Aug. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XXVIII. pc. Basilii vc. anno XIII.
Narsi viro ill. praeposito sacri cubiculi,
Antiocho viro magnifico praefecto per Italiam.
[a. 554]
1. Che rimanga valido tutto quello che concessero Amalasunta, Atalarico e Teodato.

Dietro richiesta del venerabile Vigilio, vescovo della Roma più antica, abbiamo ritenuto fossero da stabilire alcune cose che riguardavano l’utilità di tutti quelli che abitano le parti occidentali [dell’impero]. Prima di tutto stabiliamo e ordiniamo che tutto ciò che concessero Atalarico, o Amalasunta madre del re, o anche Teodato ai Romani o al Senato che lo richiedeva, siano mantenute inviolabili. Ma anche quelle cose che sono state concesse da noi o dalla augusta Teodora, di pia memoria, un tempo nostra moglie, vogliamo che siano conservate intatte, senza che ad alcuno sia data licenza di andare contro di esse. Ad eccezione della donazione fatta da Teodato, a Massimo, relativa ai beni di Marciano; di questi disponiamo che la metà vengano concessi a Liberio, uomo gloriosissimo, e che l’altra metà rimangano a Massimo, uomo magnifico; tali beni, disponiamo, che rimangano stabilmente nella proprietà di ciascuno.

2. Che le donazioni fatte da Totila siano tutte annullate.

Qualora si abbia notizia di qualcosa che è stato decretato o donato dal tiranno Totila ad un Romano, o a chiunque altro, non concediamo assolutamente che ciò sia conservato e che rimango in vigore (quegli atti); stabiliamo che i beni, tolti ai loro possessori, siano restituiti agli antichi padroni. Infatti tutto ciò  che, di cui si ha notizia, che si astato decretato o stabilito da quello, al tempo della sua tirannide, non concediamo che abbia più valore nei tempi del nostro legittimo governo.

3. Che nessuno di coloro che sono caduti prigionieri [dei nemici] abbia a soffrire la perdita dei propri beni.

Sebbene nella legge generale sia già previsto che la perdita dei beni non debba causare pregiudizio alcuno ai proprietari di quelle cose, ai quali quei beni furono inizialmente consacrati, stabiliamo, tuttavia, che venga ribadito specialmente questo, anche in quei luoghi (Italia), poiché sappiamo che a causa delle varie calamità e delle invasioni dei nemici, molti uomini perdettero i loro beni, tanto nella stessa città di Roma, come in altri luoghi. Così, inoltre, affinché nessuno abbia a soffrire nulla per le calunnie, o debba sopportare alcuna privazione, disponiamo che, in assoluto, la perdita o il deterioramento dei beni non siano causa, per loro, di alcun pregiudizio; questo per quanto riguarda il dominio, la proprietà, o i crediti [vantati], per i proprietari di quei beni, o i loro titolari, o i loro creditori, a cui favore sono state redatti gli strumenti registrati. Pragmatica data nelle idi di agosto CP. Imperante il nostro signore Giustiniano, perpetuo Augusto (nel suo ventottesimo anno), il tredicesimo anno dopo il consolato di Basilio, uomo risplendente. [a. 554]

4. Ma se qualcuno si appropriò, per la sua propria autorità, o per quella di chiunque altro, dei beni di un assente, o anche di un prigioniero, come nel caso delle mandrie, o anche ne reclami la proprietà, disponiamo che restituisca prontamente il tutto, o se ne liberi, senza frapporre indugio, allo stesso [proprietario] o anche ai suoi eredi. E nel caso in cui abbia corrisposto il suo ultimo tributo, come sancisce l’autorità della legge, la restituzione sia fatta anche ai suoi eredi. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

5. Nessuno prenda il sopravvento sullo straniero.

Ma, come giudichiamo verosimile, se al tempo della tirannia molti hanno alienato per paura le loro proprietà agli uomini che detenevano qualsiasi ufficio, o secondo quanto Totila aveva commissionato loro, o [in quanto] godevano prima di lui di quei poteri, o in disgrazia, o per qualsiasi altro titolo di contratto, ma ora desiderano, costoro, rescindere da ciò che allora è stato pattuito, in quanto estorto con la violenza o per la paura nel tempo della tirannia, concediamo a tutti la licenza di recuperare o riconquistare le proprietà, o, per tramite della sentenza di un giudice, di ottenere il rimborso, ovviamente, del solo valore [dei beni], ma che si accerti che questo venga realmente pagato; con l’eccezione che costui dimostri che [quel bene] non sia stato, in qualche modo, sottratto in seguito con la frode, o ricevuto da lui; poiché giudichiamo non irragionevole che si siano fatte molte cose, in quel tempo, per paura o per violenza, e dunque la giustizia richiede che siano revocate revocata nel nostro tempo; avendo la certezza, in tutti i modi e senza prevaricazione, della penalità inserita nei regolamenti, in virtù delle sanzioni di cui sopra. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

6. Del tempo del postliminio, cioè dopo la cattività.

Ma poiché, essendo stato Dio propizio, tutto è stato riportato sotto il nostro imperio, disponiamo che, per l’autorità delle nostre leggi, vengano stabiliti periodi di prescrizione di 30 e inoltre di 40 anni; e allo stesso modo si aggiungano anche altre leggi, [e che tutte abbiano] la loro validità e mantengano la stabilità in ogni cosa, fino al nostro tempo, comprendendovi sia il periodo che va dall’avvento della tirannia, sia il periodo di confusione causata dalla guerra, e che nulla vada in prescrizione nel periodo predetto. Pragmatica data nelle idi di agosto CP. Imperante il nostro signore Giustiniano, perpetuo Augusto (nel suo ventottesimo anno), il tredicesimo anno dopo il consolato di Basilio, uomo risplendente. [a. 554]

7. Affinché non non siano invalidati gli strumenti.

Abbiamo saputo (inoltre) che, mentre la ferocia dei nemici assediava la città di Roma ed altre città, venivano redatti diversi contratti o anche si stipulavano strumenti, tra i Romani che erano assediati; tuttavia al momento stabiliamo che vengano rescissi o invalidati, i contratti di cui sopra, ed anche gli altri strumenti stipulati; comandiamo inoltre che, qualora a causa dell’invasione dei nemici tali documenti siano andati perduti o distrutti, non venga concesso di invalidare quello che venne [allora] pattuito, sino a che tutti i contratti stipulati al tempo dell’assedio persistano nella loro validità, e che ogni strumento mantenga la propria autorità, e non accada che, per il loro smarrimento, si vada a causare del pregiudizio per i proprietari. Dato che non non si può consentire, per una ragione di scrupolosità, che per un caso fortuito di guerra, si invalidi quello che venne stipulato nella forma dovuta. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

8. Dei beni mobili e immobili.

Inoltre, tutti i beni mobili, immobili o movibili, accertati fin dai tempi di Re Teodorico fino all’avvento del nefandissimo Totila, che siano stati posseduti, per qualsiasi diritto o titolo, dai Romani, direttamente o per il tramite di persone usufruttuarie, o di altri, e per i quali sia stabilito ugualmente il diritto di possesso, mantengano d’ora in avanti quelle proprietà senza alcun impedimento; e questo per tutti quei casi in cui sia noto che nei suddetti tempi [costoro] avevano posseduto gli stessi beni. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

9. Riguardo l’immunità verso le imposte.

Perché, a causa del prelievo delle imposte, non subiscano disagi gli abitanti di tutte le province, comandiamo, che non vengano inviati ufficiali di dignità maggiore alla riscossione dei tributi, ma [che questo avvenga] da parte dei giudici della province e dei loro responsabili … [i contribuenti] non debbano soffrire alcun danno collaterale per il prelievo delle imposte; allo stesso moto, tuttavia, non va negata la potestà, agli alti magistrati e a funzionari autorizzati, di citare in giudizio i giudici e i loro funzionari qualora non siano stati prelevati i contributi dovuti, e che essi non richiedono quanto già pagato, e che il tutto vada a vantaggio dei conti pubblici e del contribuente. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

10. Della conferma del versamento dei tributi.

Tuttavia stabiliamo, solennemente, che sia dovuto il pagamento dei medesimi tributi, nei luoghi e nei tempi consueti, senza che, a causa delle invasioni dei nemici, si abbia a richiedere alcuna variazione nel versamento di detti tributi, se non, in seguito, e per ciascuno, a seconda del suo tenore abituale, o delle nostre necessità, sia per il fisco che per la cassa della provincia. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

11 Perché le leggi degli imperatori vengano estese alle singole provincie.

Stabiliamo inoltre che sia sancita l’osservanza dei decreti e delle leggi contenute nei nostri codici, che già da tempo inviammo in forma di editto in Italia. Inoltre comandiamo che si divulghino anche, tramite pubblicazione di editti, le costituzioni che abbiamo promulgato anche in seguito; e che a partire dal momento della consegna degli editti per la pubblicazione, essi abbiano validità in tutta l’Italia, affinché avendo riunificato, per volontà di Dio, la repubblica, si estenda in tutti i luoghi l’autorità delle nostre leggi. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

12 Del suffragio dei contribuenti.

Stabiliamo inoltre che i giudici idonei e capaci, che debbono essere eletti per l’amministrazione delle singole località, e i vescovi e primati di ogni regione, siano nominati esclusivamente nella provincia che dovranno gestire, senza suffragio, e si debbano anche presentare gli atti dei contenziosi attraverso giudici competenti, in maniera che, qualora si siano arrecati danni ai contribuenti, o sia stato richiesto qualsiasi cosa che oltrepassi le tasse dovute, o siano stati richiesti accordi dannosi per i proprietari o abusi da parte dei mediatori, o altro pregiudizio sugli oneri, o elargiti stipendi iniqui, questi siano in grado di soddisfare tutte le controversie. Ed inoltre qualora si constati che qualsiasi amministratore, o chiunque a loro titolo, abbia abusato di qualcosa nel tempo dei nefasti tiranni del passato, comandiamo loro di ripristinare la proprietà dei beni a colui che li perse, perché vogliamo che in ogni modo siano ristabilite le proprietà dei sudditi. Pragmatica data nelle idi di agosto CP. Imperante il nostro signore Giustiniano, perpetuo Augusto (nel suo ventottesimo anno), il tredicesimo anno dopo il consolato di Basilio, uomo risplendente. [a. 554]

13 Affinché a chiunque vengano restituite le proprietà.

Ma poiché, come abbiamo appreso, dopo che, con il favore di Dio, i nemici sono stati espulsi dalle varie province, alcuni (risulta) abbiano preso per se greggi o mandrie abbandonate e ne abbiano rivendicato la proprietà, anche se queste appartenevano ad altri in passato, comandiamo che, discussa la causa, esse vengano restituite a coloro a cui certamente appartenevano. Ma se qualcosa viene riconosciuta ad altri, ciascun proprietario recuperi quanto gli apparteneva; e che, fatta eccezione nel caso in cui il proprietario non sia noto, la proprietà sia ripartita tra coloro che, nella stessa provincia, perdettero le mandrie, dovendosi effettuare la divisione in proporzione. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

14 Che a colui al quale è stata sottratta qualcosa, questa venga restituita.

Qualora sia anche noto che alcuni dei contribuenti siano stati derubati da qualcuno in contanti o in natura, al momento del prelievo delle imposte, o con qualsiasi altro pretesto, o in altro modo irragionevole, comandiamo che tutto sia senza indugio rimborsato a colui che lo perse, in modo che tutti gli abitanti delle province recuperino legittimamente quanto gli appartiene, e possano godere della felicità del nostro tempo. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

15 Degli schiavi, che al tempo dei tiranni sposarono donne libere.

Riteniamo inoltre che agli ultimi capitoli si debba aggiungere questo: che, qualora si accertasse che durante i tempi della ferocia dei Goti nefandissimi alcuni di coloro che erano nella condizione di schiavi sposarono delle donne libere, o anche che delle schiave si siano unite con uomini liberi, per virtù delle nostre attuali risoluzioni, le persone libere abbiano certamente la licenza di separarsi, lasciando, ovviamente, che siano salvi i diritti dei proprietari di schiavi o di schiave; senza che, per il tempo trascorso, si abbia a causare alcun pregiudizio per i proprietario dello schiavo o della schiava. Ma se si ritiene che, per il futuro, si debbano mantenere tali unioni, (queste) non subiscano alcun pregiudizio per quanto riguarda la propria libertà, ma i figli seguano la condizione della madre. Quello che stabiliamo valga anche per quanto riguarda quelli che nasceranno da tali unioni. Pragmatica data nelle idi di agosto CP. Imperante il nostro signore Giustiniano, perpetuo Augusto (nel suo ventottesimo anno), il tredicesimo anno dopo il consolato di Basilio, uomo risplendente. [a. 554]

16 Dei servi o dei coloni detenuti da altri.

Comandiamo che, inoltre, gli schiavi o i coloni che sono detenuti, senza titolo, da chiunque, vengano restituiti al proprietario, congiuntamente con i figli nati durante il tempo trascorso. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

17 Delle vergini consacrate di Dio.

Ma, in quanto non vi è dubbio che l’audacia e la ferocia del tiranno abbia anche causato (altre) cose illecite, come se fossero state permesse, comandiamo, che qualora venga accertato che qualcuno si sia unito a donne consacrate a Dio, o che portavano l’abito religioso, (costoro) non abbiano alcuna licenza di conservarle, (come anche) le doti in caso ricevute; ma ancora una volta vengano restituite ai monasteri o alle chiese, o ai santi propositi cui si erano dedicate. Pragmatica data nelle idi di agosto CP. Imperante il nostro signore Giustiniano, perpetuo Augusto (nel suo ventottesimo anno), il tredicesimo anno dopo il consolato di Basilio, uomo risplendente. [a. 554]

18 Che per l’acquisto dell’annona non vengano gravati i contribuenti.

Ma perché non accada che negli acquisti i contribuenti abbiano a subire danni, comandiamo che in ciascuna provincia gli acquisti siano fatti per quelle specie che, notoriamente abbondano nella provincia stessa. Quindi non consentiamo che si debba acquistare ciò che in quel luogo non si produce in abbondanza, dovendosi, infatti, fissare per la vendita delle specie, prezzi che, notoriamente, sono più convenienti sul mercato; ma che si debba accollare a ciascuno dei contribuenti, per l’esazione dei tributi, lo stesso prezzo (per la) stessa merce; e senza che, ovviamente, si rechi intralcio, in alcun modo, al commercio marittimo, in modo che possa essere alimentato anche il nostro felicissimo esercito, e che i contribuenti paghino per il commercio delle specie la giusta contribuzione in denaro, dovendone poi fare la distribuzione a discrezione tanto del prelato delle località, come dei primati di ognuna (località); in modo che non accada in alcun modo che vengano oppressi i contribuenti per l’avarizia degli uffici. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

19 Delle misure e dei pesi.

Affinché non vi sia nessuna occasione per frodi o danni per le province, comandiamo che si vendano o si acquistino le merci o il denaro, sulla base di quelle unità di misura o di peso, che presentemente la nostra pietà ha consegnato al beatissimo papa o al magnifico senato. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

20 Delle variazioni degli stipendi, cioè della valuta.

Come sappiamo, in quei luoghi i salari vengono ancora versati con la vecchia moneta dei principi romani, ancora circolante; poiché abbiamo verificato che gli operatori economici, o qualsiasi altro, impone ai nostri contribuenti il cambio del soldo con un gravoso esborso, comandiamo che le monete battute con il conio dei principi romani possano circolare senza senza dispendio per il cambio in tutte le province, e che tutti gli scambi si possano concludere per mezzo di quelle; e che chiunque abbia osato imporre un tasso arbitrario per il cambio del denaro, sia tenuto a pagare per ogni moneta il giusto, a colui con cui ha stipulato il contratto. Pragmatica data nelle idi di agosto CP. Imperante il nostro signore Giustiniano, perpetuo Augusto (nel suo ventottesino anno), il tredicesimo anno dopo il consolato di Basilio, uomo risplendente. [a. 554]

21 Affinché i prezzi delle merci siano equi.

Qualora venga accertato che qualcuno si sia impadronito di beni immobili appartenenti a un altro, come anche ornamenti o altro materiale, sia tenuto a restituirli in ogni caso; o, nel caso in cui sia già stato posto in opera in un edificio, paghi per quello il giusto prezzo, in modo che in tutti i luoghi sia conservato il potere delle nostre leggi. Comandiamo inoltre che debbano essere restituiti agli antichi proprietari i contratti che, appartenendo a qualcuno, siano eventualmente detenuti da altri, in modo che ovunque, chiunque possa godere dell’aiuto delle nostre leggi. Ma se risultasse che sia andato perduto un contratto, una copia del quale è in possesso di un altro, o come viene scritto di consueto nei contratti, (uno di) due originali, comandiamo che se ne faccia prontamente la copia, sulla base dell’originale detenuto da una delle parti, e la si consegni alla parte il cui contratto è andato perso, affinché anche egli ne sia garantito. Ma anche se qualcuno, o si impossessò del contratto di altri, o per malignità lo diede alle fiamme, o lo occultò, o lo alterò, o in ogni altro caso che si possa verificare, o che per qualsiasi motivo lo detenga, in questo caso sia obbligato, colui che operò con dolo, a soddisfare l’interesse a colui che in precedenza possedeva quel contratto. Dada nel giorno, anno, e consolato seguente. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

22 Che sia fornita l’annona ai medici e altri.

Comandiamo inoltre che d’ora in poi venga fornita l’annona, cosi come era stato stabilito da Teodorico e cosi come oggi viene concessa anche ai Romani, allo stesso modo comandiamo che l’annona, che in precedenza era consuetudine concedere ai grammatici o agli oratori, venga concessa anche ai medici o ai giurisperiti, che d’ora in poi possano esercitare la loro professione, ed in modo che, istruiti negli studi liberali, i giovani possano brillare nella nostra repubblica. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

23 Che ai giudici siano sottoposte le cause civili.

Comandiamo inoltre che si affrontino, per mezzo dei giudici civili, le controversie che insorgono tra due cittadini romani, o in cui un cittadino romano è citato in giudizio, perché l’ordine non consente che in tali imprese o cause intervengano i giudici militari. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

24 Che le transazioni e gli scambi permangano nel loro stato.

Confermiamo nella loro validità tutte le pubbliche transazioni, e gli acquisti fatti con competenza o intervento pubblico, fino all’avvento di Totila, di infausta memoria; tuttavia se qualcuno avrà operato in maniera diversa, nessuno ne sia responsabile. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

25 Che vengano conservati gli edifici pubblici.

Comandiamo inoltre che vengano conservate le usanze e i privilegi concessi per la riparazione delle fabbriche pubbliche di Roma, o (la manutenzione) delle sponde del Tevere, del Foro Romano e delle porte, nonché il ripristino degli acquedotti, ma in modo che il costo delle opere equivalga alle somme stanziate. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

26 Che le compravendite vengono effettuati tramite i negoziatori.

Oltre a questo abbiamo appreso che i proprietari delle province di Puglia e Calabria avrebbero ricevuto, affinché che essi non avrebbero dovuto entrare nel negozio, una tassa di titolo per mille; per cui gli acquisti verrebbero effettuati ogni anno dai commercianti, ma attualmente i commercianti tendono a rifiutare l’acquisto delle specie minacciando i proprietari terrieri della provincia con il ricarico del prezzo, e della valutazione di acquisto; ed essendoci molti commercianti attraverso i quali si potrebbero effettuare gli acquisti , comandiamo che, facendo valere la tua autorità, vengano incaricati, se possibile, vengano incaricati anche (altri) commercianti per l’acquisto delle specie, e che in nessun modo i contribuenti della provincia siano soggetti all’imposta, perché una volta che sia stato imposto l’ammontare della maggiorazione, sarebbe impossibile rialzare (ulteriormente) il peso dell’acquisto. Nell’anno, nel giorno e sotto il consolato di cui sopra.

27 Che non sia impedito, a chiunque lo voglia, di imbarcarsi e presentarsi all’imperatore.

Concediamo inoltre che i gloriosissimi e magnifici senatori, che vogliono accedere al nostro tribunale, ne abbiano titolo senza alcun ostacolo, e senza che nessuno abbia la licenza di vietarlo, in modo che non appaia che i nostri senatori, o contribuenti, siano in qualche modo esclusi dalla nostra presenza. Ma che sia anche data loro licenza di recarsi nella provincia d’Italia e di rimanervi il tempo che riterranno necessario per riparare i loro beni, perché è difficile, essendo i proprietari assenti, che le proprietà vengano ripristinate e ricevano le adeguate lavorazioni. Perciò, fai in modo che si estenda su ognuno, e che (ognuno) faccia osservare tutte le disposizioni che, attraverso questa divina Prammatica Sanzione, ha stabilito la nostra eternità, minacciando la pena di dieci libbre d’oro per i trasgressori delle nostre disposizioni. Data questa Prammatica in Costantinopoli il giorno delle idi di agosto, nel ventottesimo anno dell’impero di Giustiniano, perpetuo Augusto, tredicesimo dopo il consolato di Basilio, uomo risplendente, per Narsete, uomo illustrissimo, preposto del sacro cubicolo, e Antioco uomo magnifico, prefetto d’Italia. [a. 554]